Nel quadro dell’Accordo di Parigi, la Svizzera si è impegnata a ridurre le sue emissioni di gas serra di almeno il 50 percento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Essa intende ridurre le proprie emissioni fino al 12,5 percento finanziando progetti di protezione del clima all’estero. L’articolo 6 dell’Accordo di Parigi disciplina che gli Stati possono cooperare al fine di accrescere l’ambizione delle loro azioni di mitigazione delle emissioni di gas serra.
A tal fine, a Parigi sono state definite due possibilità di cooperazione: un meccanismo dell’ONU (articolo 6.4) e la cooperazione diretta bilaterale o plurilaterale (articolo 6.2). Lo scopo dell’articolo 6.4 è di consentire a tutte le parti contrattuali di partecipare a cooperazioni in modo standardizzato, ma la comunità internazionale non è stata finora in grado di concordare le modalità del meccanismo. La cooperazione bilaterale, invece, è già possibile a partire dal 2021, necessita tuttavia di un accordo comune per quanto riguarda la prevenzione dei doppi conteggi, la salvaguardia dell’integrità ambientale e il contributo della cooperazione allo sviluppo sostenibile. L’accordo di applicazione tra il Perù e la Svizzera è il primo nel suo genere e costituisce il quadro legale per la cooperazione ai sensi dell’articolo 6.2 dell’Accordo di Parigi.
l Perù e la Svizzera hanno avviato i negoziati formali per un accordo nel 2018. L’accordo di applicazione è stato firmato il 20 ottobre 2020.
Approccio generale e architettura dell’accordo
L’accordo di applicazione ha un’architettura snella, caratterizzata da un minimo di requisiti e di disposizioni procedurali. A titolo d’esempio, non viene istituito un organo decisionale congiunto, come nel caso del «Japanese Crediting Mechanism». L’accordo si fonda invece su organi decisionali, regolamenti e processi nel rispettivo contesto nazionale. In virtù dell’accordo di applicazione, le autorizzazioni previste dall’articolo 6.3 dell’Accordo di Parigi e il trasferimento dei risultati della mitigazione richiedono pertanto l’approvazione delle autorità competenti di entrambi i Paesi.
L’accordo definisce i risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale (Internationally transferred mitigation outcomes, ITMO). Tuttavia, non vengono generate unità ITMO negoziabili e trasferite da un paese all’altro. Entrambe le parti contrattuali prevedono comunque il rilascio nazionale, sulla base di un'autorizzazione, di attestati per risultati della mitigazione negoziabili o trasferiti. L’accordo regola il trasferimento dei risultati della mitigazione mediante un sistema di contabilizzazione coordinata, grazie a cui si evitano i doppi conteggi.
L’accordo stabilisce inoltre requisiti minimi per quanto riguarda l'integrità ambientale e la promozione dello sviluppo sostenibile, nonché il monitoraggio e la verifica delle attività di mitigazione delle emissioni e, infine, la verifica del rispetto delle condizioni per il trasferimento dei risultati della mitigazione.
L’accordo non regola invece gli aspetti commerciali; spetta agli acquirenti e ai venditori regolarli fra di loro con un contratto di diritto privato.
L’accordo serve principalmente a soddisfare gli obblighi della Svizzera previsti dall’Accordo di Parigi. Esso segnala esplicitamente però la possibilità di altri usi, tra cui in particolare contributi volontari agli obiettivi climatici di tutti gli organi pubblici svizzeri (Confederazione, Cantoni, Comuni) e delle imprese con sede in Svizzera. È escluso invece l'utilizzo al di fuori della Svizzera dei risultati della mitigazione trasferiti in Svizzera.
Importanza per il processo di acquisizione della Fondazione KliK
Per il momento non ci sono cambiamenti nelle gare d’appalto della Fondazione KliK per proposte di progetti in Perù. Non appena saranno emessi processi nazionali concreti, il processo della Fondazione KliK sarà allineato ad essi. A partire dal 2021, la Fondazione KliK fornirà sul suo sito web continue informazioni sul processo e sulle sue attività in Perù.
Le persone interessate possono registrarsi qui per le notizie di attualità relative al Perù
Anche se i processi nazionali in Perù e in Svizzera non sono ancora in vigore, il testo dell'accordo stabilisce la procedura attraverso la quale la Fondazione KliK può finanziare progetti e acquistare risultati di mitigazione in Perù..
1. Conferma di assenza di obiezioni («Letter of Intent»)
Entrambi i paesi confermano senza impegno prima dell’inizio dello sviluppo del progetto che in linea di principio non esistono obiezioni al progetto proposto. Questa misura non rientra nell'accordo, ma la Fondazione KliK la esige tuttora per le gare d’appalto.
2. Sviluppo della documentazione di progetto
La documentazione di progetto è redatta nel formato specificato dal Perù. Parallelamente è tuttora richiesto il formato della Fondazione KliK in inglese, che sarà poi sostituito da un formulario ufficiale svizzero. La Fondazione KliK si assicura che i due formulari siano coerenti e per quanto possibile che non vi siano doppioni. I formulari possono anche essere creati, verificati (passo 5) e autorizzati (passo 6) uno dopo l'altro.
3. Convalida della documentazione di progetto
La documentazione di progetto è convalidata da un organismo di controllo riconosciuto dalle rispettive autorità nazionali. Va notato che sono possibili deviazioni e semplificazioni rispetto alle norme esistenti (CDM, VCS, ISO ecc.), a condizione che siano valutate come conservative dall’organismo di controllo e accettate da entrambi i Paesi.
4. Iscrizione nel registro peruviano
Una volta convalidato con esito positivo, il progetto può essere iscritto nel registro peruviano conformemente ai processi nazionali. Questo passo può avvenire indipendentemente da un’autorizzazione del governo svizzero e non rappresenta ancora un'autorizzazione da parte del governo peruviano. I progetti iscritti possono generare riduzioni di emissioni per diversi scopi e secondo diversi standard, ad esempio CORSIA, VCS o progetti di riduzione peruviani.
5. Autorizzazione ai sensi dell'accordo
I progetti documentati sono autorizzati dalle autorità competenti in conformità con il processo nazionale previsto dall’accordo. Questo passo avviene su richiesta del titolare di progetto. Con l’autorizzazione, la Svizzera e il Perù garantiscono l’adempimento dei requisiti previsti dall’accordo e delle rispettive legislazioni nazionali, in particolare per quanto riguarda l’integrità ambientale, l’ammissibilità dello sviluppo di riferimento utilizzato alla luce degli obblighi nazionali previsti dall’Accordo di Parigi, nonché per quanto riguardo lo sviluppo sostenibile. L'autorizzazione viene data prima dal Perù, poi (non necessariamente contemporaneamente) dalla Svizzera.
Un’autorizzazione deve chiarire tutti i requisiti per il riconoscimento del trasferimento dei risultati della mitigazione. Con l’autorizzazione, la Svizzera e il Perù garantiscono, in particolare nei confronti di terzi, che il trasferimento sarà riconosciuto, a condizione che siano soddisfatte le condizioni specificate.
6. Verifica
I risultati della mitigazione sono determinati e documentati in conformità con la documentazione di progetto autorizzata e verificate da un organismo di verifica approvato da entrambi i Paesi.
7. Conferma
I risultati della mitigazione verificati sono valutati e confermati dal Perù per quanto riguarda le seguenti condizioni: (i) non sono certificati secondo alcun altro sistema nazionale o internazionale; (ii) risultano dalla realizzazione secondo la documentazione di progetto approvata; (iii) non ci sono segni di violazioni dei diritti umani.
Se la conferma peruviana non viene contestata dalla Svizzera, il passo successivo consiste nel confermare per iscritto che i risultati della mitigazione sono stati approvati per il trasferimento ai sensi dell'accordo.
8. Trasferimento
Su richiesta del titolare dei risultati della mitigazione, il trasferimento viene poi effettuato senza ulteriori controlli e condizioni da parte delle autorità di entrambi i Paesi. I risultati della mitigazione trasferiti sono iscritti nel registro peruviano come uscite; eventuali unità nazionali emesse vengono cancellate. Da parte svizzera, i risultati della mitigazione sono riconosciuti come ITMO. È previsto che per ogni ITMO riconosciuto nel contesto nazionale venga iscritto un cosiddetto «attestato internazionale» nel conto dell’acquirente nel registro svizzero.
Per tutti i risultati della mitigazione trasferiti, l'accordo garantisce di evitare il loro doppio conteggio: il Perù effettua i necessari adeguamenti nel suo rendiconto ai sensi dell’Accordo di Parigi per l’anno 2030, indipendentemente dal momento del loro computo da parte della Svizzera e dal tipo di utilizzo nel mercato obbligatorio o del mercato volontario.
Registro peruviano
Il Perù ha creato un registro per le riduzioni delle emissioni peruviane. Il seguente sito web fornisce informazioni sulle procedure di richiesta, sui moduli e sulle transazioni.
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